{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-100_1996-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10588&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4041ac054d7a8215a0258610e9da07d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.04.1996 16.1995.100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:12:57", "Checksum": "2b4b43cb7e4cb653f3279b521f9d16cb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.04.1996 16.1995.100\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ __________ __________ tutti patr. dall’ avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 19 aprile 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 novembre 1992 nei confronti della\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5’750.-, importo aumentato in prosieguo di causa a fr. 6’250.-, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nell’autunno 1990 la ditta __________, che già in precedenza si era rivolta ai grafici __________, __________ e __________ per lo studio dell’immagine della ditta con particolare riferimento alla creazione del logo della società, li ha incaricati di progettare l’insegna e scegliere il colore per le facciate e l’atrio di ingresso della nuova sede.\nIl 19 settembre 1990 i grafici __________, __________ e __________ hanno allestito il preventivo agli atti sub. doc. V.\nTra i lavori preventivati, la __________ ne ha fatti eseguire alcuni che hanno fatto l’oggetto della fattura 12 marzo 1992 per complessivi fr. 3’750.- (doc. Z).\nStante il diniego di pagamento della __________, che ha contestato l’originalità del logo propostole trattandosi a suo dire di un’idea già sfruttata da un altro grafico, __________, __________ e __________ l’hanno convenuta in giudizio con istanza 26 novembre 1992. Gli istanti hanno chiesto, oltre al saldo della fattura di fr. 3’750.-, un importo di fr. 2’000.-, aumentato pendente causa a complessivi fr. 2’500.-, a titolo di risarcimento danni per violazione contrattuale, ossia per l’utilizzo da parte della convenuta del logo da loro creato per applicazioni non previste (scritte sulle vetrine, applicazione del logo su mezzi di trasporto e utilizzo a scopi pubblicitari) e per le quali non è stato rispettato il progetto originale, ciò che costituirebbe una lesione della loro immagine professionale. La convenuta si è opposta all’azione.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver qualificato il contratto concluso dalle parti quale appalto, ha condannato la convenuta al pagamento della fattura 12 marzo 1992 di fr. 3’750.- dichiarando perenta un’eventuale azione per difetti dell’opera, laddove per difetti il giudice ha considerato le contestazioni in merito all’originalità dell’opera fornita. Il giudice di prime cure ha per contro respinto la richiesta risarcitoria formulata dagli istanti non ritenendo che con le utilizzazioni fatte del logo da loro creato la convenuta abbia violato una qualsiasi pattuizione contrattuale e tantomeno una norma legale, in particolare le disposizioni della Legge sul diritto d’autore (in seguito: LDA) che tutelano l’autore di un’opera da utilizzazioni diverse da quella originale.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. I ricorrenti rimprove-rano al primo giudice di aver erroneamente qualificato il contratto quale appalto anziché mandato e di aver arbitraria-mente valutato le risultanze istruttorie dalle quali risulterebbe comprovata la trasformazione e l’utilizzo abusivo dell’opera da loro creata da parte della convenuta. Con riferimento al mancato riconoscimento della loro pretesa risarcitoria contestano la conclusione del primo giudice secondo la quale con la fatturazione delle loro creazioni essi avrebbero ceduto alla controparte tutti i loro diritti sulle stesse, in particolare quello di un loro utilizzo illimitato.\nCon osservazioni 30 giugno 1995 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.\n4. Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. f con riferimento all’art. 340 lett. d CPC, dalle motivazioni del ricorso questo può essere sussunto sotto il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC parimenti invocato dagli insorgenti.\nGiusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Controversa nella concreta fattispecie è unicamente la questione di sapere se, utilizzando il logo creato dagli istanti per applicazioni diverse da quelle concordate, la convenuta abbia contravvenuto alle pattuizioni contrattuali o alle disposizioni della LDA, ciò che potrebbe giustificare la pretesa risarcitoria di fr. 2’500.- formulata dagli istanti."}