Nel caso concreto, di totale soccombenza del ricorrente, il giudice avrebbe giudicato in modo arbitrario, se si fosse scostato dalla regola generale dell’art. 148 cpv. 1 CPC . D’altra parte il ricorrente non ha invocato i giusti motivi in prima sede, nemmeno a titolo subordinato, mentre in questa sede pretende la loro presenza, confrontando l’entità della multa cui è stata condannata la convenuta in sede penale con i costi procuratigli dalla causa civile, non avvedendosi che i secondi sono sorti in seguito al fatto di aver introdotto, a torto, l’istanza 10 agosto 1993, rispettivamente il ricorso per cassazione qui deciso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.