Per quanto attiene alla richiesta formulata in via subordinata dall’insorgente e tendente alla cassazione e conseguente riforma del dispositivo sulle spese, occorre rilevare che la ripartizione delle spese, rispettivamente l’attribuzione di ripetibili parziali, sono date in caso di reciproca soccombenza o quando concorrano altri giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC). La ricorrenza di giusti motivi è lasciata all’apprezzamento del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 148, n. 35). Nel caso concreto, di totale soccombenza del ricorrente, il giudice avrebbe giudicato in modo arbitrario, se si fosse scostato dalla regola generale dell’art. 148