Alla luce di quanto sopra esposto ne discende che il giudizio pretorile che conclude all’inapplicabilità dell’art. 49 CO non merita di essere cassato, poichè valutando la fattispecie il pretore si è mosso nell’ambito del potere concessogli dalla norma stessa, tenendo conto delle peculiarità della lite in modo corretto. 8. Per quanto attiene alla richiesta formulata in via subordinata dall’insorgente e tendente alla cassazione e conseguente riforma del dispositivo sulle spese, occorre rilevare che la ripartizione delle spese, rispettivamente l’attribuzione di ripetibili parziali, sono date in caso di reciproca soccombenza o quando concorrano altri giusti motivi (art. 148 cpv.