4. Con il presente tempestivo gravame il ricorrente è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove e di aver conseguentemente erroneamente applicato l’art. 49 CO con particolare riferimento al mancato riconoscimento della particolare gravità dell’offesa subita e del pregiudizio che ne è derivato. In via subordinata chiede l’annullamento del dispositivo sulle spese chiedendo la ripartizione delle stesse tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna in applicazione dell’art. 148