Nel merito contesta che il contenuto di questo scritto contenga delle offese di una gravità tale da giustificare il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale, ciò a maggior ragione se si considera che ella ha già subito una condanna penale. 3. Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza non ritendendo comprovati i requisiti di cui all’art. 49 CO, ossia la particolare gravità dell’offesa e del pregiudizio subito, nonchè quello della mancata riparazione dell’offesa in altro modo. 4.