{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-9_1995-08-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10452&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2cb42f8be24dfef8f7e134a983b45182"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.08.1995 16.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:53", "Checksum": "673d00b16d0482b445d6266c68019f0a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.08.1995 16.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. Per quanto attiene alla richiesta formulata in via subordinata dall’insorgente e tendente alla cassazione e conseguente riforma del dispositivo sulle spese, occorre rilevare che la ripartizione delle spese, rispettivamente l’attribuzione di ripetibili parziali, sono date in caso di reciproca soccombenza o quando concorrano altri giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC). La ricorrenza di giusti motivi è lasciata all’apprezzamento del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 148, n. 35). Nel caso concreto, di totale soccombenza del ricorrente, il giudice avrebbe giudicato in modo arbitrario, se si fosse scostato dalla regola generale dell’art. 148 cpv. 1 CPC . D’altra parte il ricorrente non ha invocato i giusti motivi in prima sede, nemmeno a titolo subordinato, mentre in questa sede pretende la loro presenza, confrontando l’entità della multa cui è stata condannata la convenuta in sede penale con i costi procuratigli dalla causa civile, non avvedendosi che i secondi sono sorti in seguito al fatto di aver introdotto, a torto, l’istanza 10 agosto 1993, rispettivamente il ricorso per cassazione qui deciso.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 31 agosto 1994 del dott. __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 200.-\ngià anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}