{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-9_1995-08-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10452&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2cb42f8be24dfef8f7e134a983b45182"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.08.1995 16.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:53", "Checksum": "673d00b16d0482b445d6266c68019f0a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.08.1995 16.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può quindi essere preteso unicamente qualora le sofferenze subite superano per intensità quelle che, secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (Messaggio cit., n. 272, p 671).\nIl carattere sussidiario di questa istituzione richiede di poi che si tenga ugualmente conto di altre forme di riparazione che la vittima può già aver ricevuto, nel qual caso è esclusa l’applica-zione dell’art. 49 CO poiché l’ottenimento di una riparazione ad altro titolo costituisce una causa di estinzione del credito per riparazione del torto morale (Honsell/Vogt/ Wiegand, Kommentar zum schw. Privatrecht, Obligationenrecht I, n. 2 ad art. 49 CO; Schnyder in Berner Kommentar, n. 2 ad art. 49 CO).\nA ragione della natura soggettiva del pregiudizio cui si vuole porre rimedio con l’azione in riparazione del torto morale, il giudice, nell’accertamento dell’esistenza del torto morale e della sua gravità, gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 4 CC), potere di apprezzamento al quale fa espresso rinvio l’art. 49 CO accordando alla vittima il diritto alla riparazione del torto morale solo qualora ciò si giustifichi a ragione della particolare gravità dell’offesa subita (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2043 segg.). Il potere di apprezzamento del giudice si estende quindi non solo alla quantificazione della riparazione del torto morale ma già all’ammissione del suo principio.\nInfatti, accertata l’esistenza di un torto morale cagionato da un agire illecito, prove queste che devono essere fornite dalla parte che se ne prevale (Tercier, Contribution à l’étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p. 193 segg.), il giudice non è tenuto a riconoscere per forza di cose un’ indennità per torto morale ma deve valutare se l’offesa subita è di una gravità tale da giustificare un risarcimento pecuniario e se il torto morale non è stato riparato in altro modo.\n7. Nella concreta fattispecie il primo giudice non ha ritenuto che l’offesa subita dal dott. __________ a dipendenza delle accuse mossegli da __________ e __________ e contenute nello scritto 4 maggio 1992 indirizzato all’Ordine dei medici di __________, fosse di una gravità tale da giustificare, oltre alla condanna penale della signora __________, anche la sua condanna al pagamento di un importo a titolo di riparazione del torto morale.\nOrbene, ritenuto che come visto la verifica della particolare gravità dell’offesa subita è una questione che rientra nel potere di apprezzamento del giudice, questa Camera non ritiene che nel caso concreto il pretore abbia ecceduto i limiti di questo suo potere di apprezzamento.\nInfatti, lo scritto che accusa il dott. _________ di poca serietà e capacità professionale, non è stato divulgato, ma indirizzato all’Ordine dei medici di __________, ossia all’organo di categoria preposto per la sorveglianza sull’operato dei medici e quindi destinato per definizione a ricevere le doglianze dei pazienti. Il fatto quindi che quest’organo, esperite le necessarie indagini, abbia archiviato la pratica non ravvisando nell’operato del dott. _________ alcuna infrazione alle norme deontologiche, non può che essere considerato come elemento riparatore nei confronti del ricorrente. Spettava semmai a quest’ultimo provare che nonostante l’archiviazione del caso da parte dell’Ordine dei medici di __________ egli avesse comunque perso in rispetto personale e credibilità professionale presso l’Ordine stesso e presso il personale e le istituzioni mediche alle quali fa capo.\nOltre alla mancata prova della particolare gravità dell’offesa subita vi è da rilevare che __________ ha subito la condanna al pagamento di una multa.\nLa condanna penale, da intendersi quale mezzo per la vittima di vedere punito l’autore dell’offesa subita, costituisce di per sé già un tipo di riparazione del torto morale. Come detto, il giudice può rifiutare il riconoscimento di un’indennità pecuniaria se la vittima ha già ottenuto un altro tipo di soddisfazione atto a compensare il torto morale subito. Negli altri tipi di riparazione rientrano ad esempio la condanna penale dell’autore dell’offesa oppure, trattandosi come nel caso concreto di un medico oggetto di una segnalazione all’ organo di sorveglianza, l’archiviazione della denuncia a seguito della constatazione di un agire irreprensibile dal punto di vista delle norme deontologiche (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2056-2057; DTF 1915 II, p. 355).\nTardivo e comunque ininfluente ai fini del presente giudizio è il preteso mancato riconoscimento di una certa pubblicità al decreto di accusa emanato nei confronti di __________, con particolare riferimento alla sua mancata notifica all’Ordine dei medici di __________ il quale, non essendo parte in causa nel procedimento penale non era neppure legittimato a ricevere copia della decisione di condanna della convenuta.\nAlla luce di quanto sopra esposto ne discende che il giudizio pretorile che conclude all’inapplicabilità dell’art. 49 CO non merita di essere cassato, poichè valutando la fattispecie il pretore si è mosso nell’ambito del potere concessogli dalla norma stessa, tenendo conto delle peculiarità della lite in modo corretto."}