{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-9_1995-08-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10452&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2cb42f8be24dfef8f7e134a983b45182"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.08.1995 16.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:53", "Checksum": "673d00b16d0482b445d6266c68019f0a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.08.1995 16.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n9 agosto 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 agosto 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 11 agosto 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 10 agosto 1993 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 5’000.- oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel mese di settembre 1988 la signora __________, su consiglio dell’amica __________, si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica ad opera del dott. __________, specialista in chirurgia plastico-estetica presso la clinica __________.\nInsoddisfatta dell’esito dell’intervento, il 4 maggio 1992 __________ ha sottoscritto la lettera inviata dall’amica __________ all’Ordine dei medici di __________ nella quale quest’ultima ha presentato un esposto descrivendo l’incontro con il medico e gli interventi chirurgici che ne sono derivati nonchè i danni a suo dire subiti a seguito di questi interventi non eseguiti a regola d’arte.\nIn data 26 novembre 1992 l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di __________ ha archiviato la pratica non ravvisando nel comportamento del dott. _________ alcuna infrazione alle norme deontologiche.\nIn relazione al contenuto dello scritto 4 maggio 1992 sottoscritto da __________ e da __________, il 4 novembre 1992 il dott. _________ ha inoltrato nei confronti di quest’ultima una querela penale per il titolo di calunnia aggravata, diffamazione e ingiuria.\nCon decreto di accusa 12 luglio 1993 __________ è stata ritenuta autrice colpevole del reato di diffamazione proprio in relazione al contenuto dello scritto incriminato, e condannata al pagamento di una multa di fr. 200.-.\n2. Con istanza 10 agosto 1993 il dott. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’000.- a valere quale risarcimento per il torto morale subito a dipendenza della gravità delle offese contenute nello scritto 4 maggio 1992, sia in relazione ai termini usati che in considerazione del destinatario della lettera, ossia l’Ordine dei medici di __________ presso il quale il dott. __________ sostiene di aver perso in stima personale e credibilità professionale.\nLa convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando di non essere l’autrice della denuncia 4 maggio 1992 allestita dall’ amica __________ e da lei sottoscritta per solidarietà. Nel merito contesta che il contenuto di questo scritto contenga delle offese di una gravità tale da giustificare il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale, ciò a maggior ragione se si considera che ella ha già subito una condanna penale.\n3. Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza non ritendendo comprovati i requisiti di cui all’art. 49 CO, ossia la particolare gravità dell’offesa e del pregiudizio subito, nonchè quello della mancata riparazione dell’offesa in altro modo.\n4. Con il presente tempestivo gravame il ricorrente è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove e di aver conseguentemente erroneamente applicato l’art. 49 CO con particolare riferimento al mancato riconoscimento della particolare gravità dell’offesa subita e del pregiudizio che ne è derivato. In via subordinata chiede l’annullamento del dispositivo sulle spese chiedendo la ripartizione delle stesse tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC.\nCon osservazioni 11 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n6. L’art. 49 CO attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità il diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in considerazione della speciale gravità dell’ offesa subita e se il pregiudizio che ne è derivato non è stato riparato in altro modo.\nLa prima condizione cui la riparazione per torto morale è subordinata è che la vittima abbia effettivamente subito un pregiudizio morale, ossia una sofferenza fisica, psichica e morale cagionata da un agire illecito.\nAccertata l’esistenza di queste condizioni, occorre ancora che\nl’offesa subita sia particolarmente grave. L’esigenza della particolare gravità dell’offesa è espressamente menzionata nel testo dell’art. 49 CO ed è conforme a quello che è lo spirito della normativa vigente in materia di protezione della personalità\n(Messaggio concernente la revisione del CC - Protezione della personalità, art. 28 CC e 49 CO in FF 1982 II, n. 272, p 671)."}