Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l‘art. 147 CPC e la vigente LTG dichiara: I. Il ricorso 24 novembre 1994 della __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Melezza è annullata e sostituita dal seguente dispositivo: “1. L’istanza 19 gennaio 1993 della __________ è accolta. Di conseguenza __________ è condannato a versare alla parte istante la somma di fr. 144.- oltre interessi del 5% a far tempo dal 31 gennaio 1992 e spese esecutive. 2. L’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Locarno è rigettata in via definitiva. 3. Le spese del presente giudizio, ammontanti a fr.