144.-, fatturato il 31.12.1991, che ha portato all’emissione del PE no. __________ dell’UEF di Locarno e che è rimasto impagato. In sostanza il giudice di pace, valutando le prove in modo manifestamente errato, ha considerato il saldo della prima fattura come valido adempimento di un’obbligazione successiva: la censura della ricorrente, fondata sull’art. 327 lett. g CPC, dev’essere così accolta. 9. Gli interessi di mora richiesti dalla parte istante le devono essere riconosciuti al tasso legale del 5% in difetto di una diversa e maggiore pattuizione tra le parti (art. 104 cpv. 1 CO; II CCA 21 settembre 1994 in re G./.S). Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg.