Con questa seconda udienza si è quindi conclusa la fase istruttoria poiché non occorrendo l’esecuzione di ulteriori prove, non v’è nemmeno stata necessità di discuterle. Imputi l’istante alla sua assenza l’impossibilità di partecipare al contraddittorio indetto per la seconda volta. Con la regolare citazione a questa discussione - che la ricorrente non è in grado di contestare - il giudice ha quindi salvaguardato il diritto delle parti di essere sentite. La censura fondata sulla lett. e dell’art. 327 lett. e CPC deve così essere respinta. 7. Giusta l’art. 327 lett.