6. Nella concreta fattispecie, ritenuto che la prima udienza del 19 gennaio 1993 è andata deserta, il giudice ha ricitato le parti alla seconda udienza del 15 luglio 1993 avvertendole che in caso di mancata comparsa egli avrebbe deciso sulla base della documentazione in suo possesso. A questa seconda ed ultima udienza delle due parti unicamente quella convenuta ha fatto atto di presenza mentre l’istante ha comunicato con scritto 13 luglio 1993 di non poter partecipare al contraddittorio. Con questa seconda udienza si è quindi conclusa la fase istruttoria poiché non occorrendo l’esecuzione di ulteriori prove, non v’è nemmeno stata necessità di discuterle.