Anche in questo caso pertanto non v’è necessità d’indire il dibattimento finale per un’udienza separata, dal momento che non sono state assunte prove ulteriori le cui risultanze possano essere discusse dalle parti, mentre l’istante ha rinunciato a contestare le prove prodotte dal convenuto con le sue allegazioni orali di risposta per atti concludenti, ossia restando assente dal contraddittorio, malgrado la chiara comminatoria dell’art. 295 CPC. 6.