In merito al suo diritto di essere sentito dev’essere fatto ricorso ancora una volta all’art. 295 CPC che vale per entrambe le parti: poiché la sanzione per l’ assenza delle parti o di una di esse dal contraddittorio è sempre la stessa, ossia non solo che il processo continuerà, ma che il giudice deciderà la vertenza in base all’istanza e alle prove addotte.