L’istante, che ha presentato una comparsa scritta e ha prodotto i documenti a sostegno della stessa, ma che poi non presenzia all’udienza di contraddittorio, ha sì espresso la propria posizione nel processo, ma non potrà replicare, non potrà proporre ulteriori prove proprie, né contestare quelle proposte dal convenuto presente all’udienza. In merito al suo diritto di essere sentito dev’essere fatto ricorso ancora una volta all’art. 295 CPC che vale per entrambe le parti: