Ciò che dev’essere ben possibile in virtù della norma generale dell’art. 135 CPC: quando una parte non compare a un’udienza, questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa, tenendo in considerazione le precedenti allegazioni della parte non comparsa. L’istante, che ha presentato una comparsa scritta e ha prodotto i documenti a sostegno della stessa, ma che poi non presenzia all’udienza di contraddittorio, ha sì espresso la propria posizione nel processo, ma non potrà replicare, non potrà proporre ulteriori prove proprie, né contestare quelle proposte dal convenuto presente all’udienza.