Nel caso di contumacia della parte convenuta e di un processo svoltosi sulle sole prove documentali prodotte con l’istanza, si deve così considerare processualmente perento il diritto del convenuto di discutere la causa nell’ambito di un dibattimento finale fissato per un termine ulteriore. Considerazioni diverse merita la situazione creatasi in seguito allo svolgimento dell’udienza di contraddittorio alla presenza della sola parte convenuta. Ciò che dev’essere ben possibile in virtù della norma generale dell’art. 135 CPC: