Nella procedura degli art. 291 segg. CPC tale situazione appare in modo ancor più evidente poiché il giudice deve avvertire le parti che, in caso di assenza di un parte dal contraddittorio, giudicherà in base all’istanza e alle prove assunte ( art. 295 CPC ) ossia - nella maggior parte dei casi - dei documenti prodotti dall’istante con l’allegato introduttivo. Nel caso di contumacia della parte convenuta e di un processo svoltosi sulle sole prove documentali prodotte con l’istanza, si deve così considerare processualmente perento il diritto del convenuto di discutere la causa nell’ambito di un dibattimento finale fissato per un termine ulteriore.