Ciò si spiega tuttavia in funzione dello svolgimento del processo, in tanto in quanto esuli dai soli fatti della petizione: tant’è che il divieto al convenuto contumace di contestare quei fatti permane in ogni stadio della causa; egli non vi è legittimato, tanto meno approfittando della sua presenza a determinati atti istruttori (Cocchi / Trezzini, op cit., art. 169 N.3). Nella procedura degli art. 291 segg.