2). Ciò è conforme con quanto è previsto nella procedura ordinaria ( art. 280 cpv. 1 CPC ). 5. E’ vero che in procedura ordinaria la contumacia della parte convenuta ( art. 169 CPC ) esclude la possibilità di quest’ultima di contestare i fatti della petizione e di proporre propri mezzi di prova, ma non quella di partecipare al processo, ossia di assistere all’assunzione delle prove con facoltà d’intervento e di presentare conclusioni, nonché di essere convocata al dibattimento finale (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 169 N. 2 e art. 282 N. 4). Ciò si spiega tuttavia in funzione dello svolgimento del processo, in tanto in quanto esuli dai soli fatti della petizione: