proprio perché le parti hanno avuto la possibilità di discutere quelle prove, prodotte a suffragio dei fatti esposti in quella stessa sede. Se invece il processo comporta l’assunzione di altre prove, al di fuori di quelle prodotte al contraddittorio, come il sopralluogo, la perizia, i testi, ma anche l’edizione o il richiamo di documenti, il giudice deve dare la possibilità alle parti di discuterne le risultanze, indicendo il dibattimento. In conformità con l’art. 297 CPC potranno procedervi tosto assunta l’ultima prova prevista, seduta stante ( cpv. 1) o in un’udienza successiva ( cpv. 2). Ciò è conforme con quanto è previsto nella procedura ordinaria ( art. 280 cpv.