Le prime devono venir prodotte dall’istante con la comparsa scritta e dal convenuto - ma anche dall’istante che intenda replicare - nel corso del contraddittorio. In virtù dell’art. 297 cpv. 1 CPC, assunte le prove, le parti procedono, di regola seduta stante, al dibattimento finale. Ciò deve indurre a concludere che, se le prove del processo consistono esclusivamente nei documenti prodotti al più tardi nel corso del contraddittorio, non v’è motivo per indire un dibattimento finale per un’udienza ulteriore: proprio perché le parti hanno avuto la possibilità di discutere quelle prove, prodotte a suffragio dei fatti esposti in quella stessa sede.