solo allora il giudice può procedere all’emanazione della sentenza. Di regola, nella procedura che si svolge dinnanzi al giudice di pace o al pretore come istanza unica, assunte le prove, le parti procedono seduta stante al dibattimento (art. 297 CPC). Nell’ambito di questo tema, val la pena di distinguere fra le prove documentali che vengono prodotte a sostegno delle allegazioni di parte e i mezzi di prova di cui le parti e il giudice non possono prendere conoscenza che in uno stadio ulteriore del processo. Le prime devono venir prodotte dall’istante con la comparsa scritta e dal convenuto - ma anche dall’istante che intenda replicare - nel corso del contraddittorio.