Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni. 4. La censura ricorsuale circa la violazione del diritto di essere sentito a dipendenza della mancata notifica del verbale d’udienza e della conseguente impossibilità di contestarne il contenuto non essendo stato indetto il dibattimento finale, è destituita di fondamento. Scopo del dibattimento finale è sempre quello di permettere alle parti di esprimere, oralmente o per iscritto, le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria: solo allora il giudice può procedere all’emanazione della sentenza.