{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-8_1995-06-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10451&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62407d87b7424c3db8b8b7b828dd372e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.06.1995 16.1994.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:29", "Checksum": "b9c7d6778c64d999521e308dcb056d73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.06.1995 16.1994.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella procedura degli art. 291 segg. CPC tale situazione appare in modo ancor più evidente poiché il giudice deve avvertire le parti che, in caso di assenza di un parte dal contraddittorio, giudicherà in base all’istanza e alle prove assunte ( art. 295 CPC ) ossia - nella maggior parte dei casi - dei documenti prodotti dall’istante con l’allegato introduttivo.\nNel caso di contumacia della parte convenuta e di un processo svoltosi sulle sole prove documentali prodotte con l’istanza, si deve così considerare processualmente perento il diritto del convenuto di discutere la causa nell’ambito di un dibattimento finale fissato per un termine ulteriore.\nConsiderazioni diverse merita la situazione creatasi in seguito allo svolgimento dell’udienza di contraddittorio alla presenza della sola parte convenuta. Ciò che dev’essere ben possibile in virtù della norma generale dell’art. 135 CPC: quando una parte non compare a un’udienza, questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa, tenendo in considerazione le precedenti allegazioni della parte non comparsa.\nL’istante, che ha presentato una comparsa scritta e ha prodotto i documenti a sostegno della stessa, ma che poi non presenzia all’udienza di contraddittorio, ha sì espresso la propria posizione nel processo, ma non potrà replicare, non potrà proporre ulteriori prove proprie, né contestare quelle proposte dal convenuto presente all’udienza.\nIn merito al suo diritto di essere sentito dev’essere fatto ricorso ancora una volta all’art. 295 CPC che vale per entrambe le parti: poiché la sanzione per l’ assenza delle parti o di una di esse dal contraddittorio è sempre la stessa, ossia non solo che il processo continuerà, ma che il giudice deciderà la vertenza in base all’istanza e alle prove addotte.\nAnche in questo caso pertanto non v’è necessità d’indire il dibattimento finale per un’udienza separata, dal momento che non sono state assunte prove ulteriori le cui risultanze possano essere discusse dalle parti, mentre l’istante ha rinunciato a contestare le prove prodotte dal convenuto con le sue allegazioni orali di risposta per atti concludenti, ossia restando assente dal contraddittorio, malgrado la chiara comminatoria dell’art. 295 CPC.\n6. Nella concreta fattispecie, ritenuto che la prima udienza del 19 gennaio 1993 è andata deserta, il giudice ha ricitato le parti alla seconda udienza del 15 luglio 1993 avvertendole che in caso di mancata comparsa egli avrebbe deciso sulla base della documentazione in suo possesso. A questa seconda ed ultima udienza delle due parti unicamente quella convenuta ha fatto atto di presenza mentre l’istante ha comunicato con scritto 13 luglio 1993 di non poter partecipare al contraddittorio.\nCon questa seconda udienza si è quindi conclusa la fase istruttoria poiché non occorrendo l’esecuzione di ulteriori prove, non v’è nemmeno stata necessità di discuterle.\nImputi l’istante alla sua assenza l’impossibilità di partecipare al contraddittorio indetto per la seconda volta.\nCon la regolare citazione a questa discussione - che la ricorrente non è in grado di contestare - il giudice ha quindi salvaguardato il diritto delle parti di essere sentite.\nLa censura fondata sulla lett. e dell’art. 327 lett. e CPC deve così essere respinta.\n7. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n8. Nel caso concreto la __________ rimprovera al giudice di pace di aver considerato come saldo della fattura il pagamento del signor __________, per il semplice fatto che la fattura, in data 10 ottobre 1991, non era ancora stata emessa.\nIl giudice in effetti non ha avvertito, sulla base anche dei documenti allegati all’istanza, che il convenuto ha acquistato due oggetti analoghi: uno per fr. 140.-, fatturato il 31.12.1990, che ha portato all’emissione del PE no. __________ dell’UEF di Locarno e al successivo pagamento in data 18.10.1991; e un secondo, per fr. 144.-, fatturato il 31.12.1991, che ha portato all’emissione del PE no. __________ dell’UEF di Locarno e che è rimasto impagato.\nIn sostanza il giudice di pace, valutando le prove in modo manifestamente errato, ha considerato il saldo della prima fattura come valido adempimento di un’obbligazione successiva: la censura della ricorrente, fondata sull’art. 327 lett. g CPC, dev’essere così accolta.\n9. Gli interessi di mora richiesti dalla parte istante le devono essere riconosciuti al tasso legale del 5% in difetto di una diversa e maggiore pattuizione tra le parti (art. 104 cpv. 1 CO;\nII CCA 21 settembre 1994 in re G./.S).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l‘art. 147 CPC e la vigente LTG\ndichiara:\nI. Il ricorso 24 novembre 1994 della __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 10 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Melezza è annullata e sostituita dal seguente dispositivo:\n“1. L’istanza 19 gennaio 1993 della __________ è accolta.\nDi conseguenza __________ è condannato a\nversare alla parte istante la somma di fr. 144.- oltre interessi del 5% a far tempo dal 31 gennaio 1992 e spese esecutive.\n2. L’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di\nLocarno è rigettata in via definitiva.\n3. Le spese del presente giudizio, ammontanti a fr. 20.-, da"}