{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-8_1995-06-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10451&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62407d87b7424c3db8b8b7b828dd372e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.06.1995 16.1994.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:29", "Checksum": "b9c7d6778c64d999521e308dcb056d73", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.06.1995 16.1994.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n8 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 novembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 10 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza 19 gennaio 1993 promossa nei confronti di\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di fr. 144.- oltre accessori, per un totale di fr. 210.-, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Locarno, domande respinte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 19 gennaio 1993 la __________ e ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento della somma di fr. 144.- oltre agli interessi di mora e alle spese esecutive, per un totale di fr. 210.-, a saldo della fattura emessa il 31 dicembre 1991 per la fornitura di una cella congelatrice.\nAll’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver già saldato il proprio debito e producendo al proposito una ricevuta postale datata 10 ottobre 1991 attestante l’avvenuto pagamento dell’importo di fr.184.-. In merito alle spese relative alla notifica del PE sopra menzionato, egli contesta qualsiasi addebito poichè notificatogli dopo il pagamento del dovuto.\n2. Con il querelato giudizio il Giudice di pace del circolo della Melezza, facendo propria la tesi difensiva del convenuto __________ circa l’avvenuto pagamento della fattura in contestazione prima dell’avvio della procedura esecutiva e giudiziaria, ha respinto l’istanza.\n3. Con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° dicembre 1994 del presidente di questa Camera, la __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento con il conseguente accoglimento della sua istanza 19 gennaio 1993. La ricorrente, basandosi sui titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. e) e g) CPC rimprovera al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita per non averle permesso di prendere posizione in merito alle argomentazioni fatte valere da controparte in sede di contraddittorio non avendole intimato il verbale d’udienza. Nel merito l’insorgente rimprovera al giudice un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento all’accertamento secondo il quale la ricevuta prodotta dal convenuto si riferirebbe al pagamento della fattura litigiosa.\nAl ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.\n4. La censura ricorsuale circa la violazione del diritto di essere sentito a dipendenza della mancata notifica del verbale d’udienza e della conseguente impossibilità di contestarne il contenuto non essendo stato indetto il dibattimento finale, è destituita di fondamento.\nScopo del dibattimento finale è sempre quello di permettere alle parti di esprimere, oralmente o per iscritto, le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria: solo allora il giudice può procedere all’emanazione della sentenza.\nDi regola, nella procedura che si svolge dinnanzi al giudice di pace o al pretore come istanza unica, assunte le prove, le parti procedono seduta stante al dibattimento (art. 297 CPC).\nNell’ambito di questo tema, val la pena di distinguere fra le prove documentali che vengono prodotte a sostegno delle allegazioni di parte e i mezzi di prova di cui le parti e il giudice non possono prendere conoscenza che in uno stadio ulteriore del processo.\nLe prime devono venir prodotte dall’istante con la comparsa scritta e dal convenuto - ma anche dall’istante che intenda replicare - nel corso del contraddittorio.\nIn virtù dell’art. 297 cpv. 1 CPC, assunte le prove, le parti procedono, di regola seduta stante, al dibattimento finale. Ciò deve indurre a concludere che, se le prove del processo consistono esclusivamente nei documenti prodotti al più tardi nel corso del contraddittorio, non v’è motivo per indire un dibattimento finale per un’udienza ulteriore: proprio perché le parti hanno avuto la possibilità di discutere quelle prove, prodotte a suffragio dei fatti esposti in quella stessa sede.\nSe invece il processo comporta l’assunzione di altre prove, al di fuori di quelle prodotte al contraddittorio, come il sopralluogo, la perizia, i testi, ma anche l’edizione o il richiamo di documenti, il giudice deve dare la possibilità alle parti di discuterne le risultanze, indicendo il dibattimento. In conformità con l’art. 297 CPC potranno procedervi tosto assunta l’ultima prova prevista, seduta stante ( cpv. 1) o in un’udienza successiva ( cpv. 2).\nCiò è conforme con quanto è previsto nella procedura ordinaria ( art. 280 cpv. 1 CPC ).\n5. E’ vero che in procedura ordinaria la contumacia della parte convenuta ( art. 169 CPC ) esclude la possibilità di quest’ultima di contestare i fatti della petizione e di proporre propri mezzi di prova, ma non quella di partecipare al processo, ossia di assistere all’assunzione delle prove con facoltà d’intervento e di presentare conclusioni, nonché di essere convocata al dibattimento finale (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 169 N. 2 e art. 282 N. 4). Ciò si spiega tuttavia in funzione dello svolgimento del processo, in tanto in quanto esuli dai soli fatti della petizione: tant’è che il divieto al convenuto contumace di contestare quei fatti permane in ogni stadio della causa; egli non vi è legittimato, tanto meno approfittando della sua presenza a determinati atti istruttori (Cocchi / Trezzini, op cit., art. 169 N.3)."}