SVIT, art. 274f CO, n. 3 ; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 404, n. 3). Per questi motivi il pretore non è legittimato ad annullare una decisione di per sè già decaduta per il solo fatto di aver adito tempestivamente l’autorità giudiziaria. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la LTG dichiara: 1. Il ricorso per cassazione 22 novembre 1994 di __________ è respinto. § Il dispositivo n. 1 della sentenza 9 novembre 1994 del Pretore del distretto di Bellinzona è tuttavia annullato, come ai considerandi. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.- b) spese fr. 50.- Totale fr.