1 con il quale il primo giudice ha annullato la decisione dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Infatti, nonostante l’uso improprio del termine “ricorrere” di cui all’art. 274f cpv. 1 CO, la decisione dell’autorità di conciliazione passa in giudicato se la parte soccombente non si rivolge (“saisit”, “anruft”) all’autorità giudiziaria promuovendo, entro 30 giorni, un’azione intesa a far valere le proprie ragioni. Non si tratta di un rimedio di diritto ma bensì dell’avvio di una nuova procedura indipendente da quella svoltasi dinanzi all’autorità di conciliazione (Comm. SVIT, art. 274f CO, n. 3 ; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 404, n. 3).