Egli non ha però provato che questi inconvenienti fossero di un’entità tale da pregiudicare l’idoneità all’uso dell’ente locato, rispettivamente da giustificare una riduzione della pigione nella misura richiesta del 30% e neppure in quella riconosciuta dall’Ufficio di conciliazione del 20%. Pertanto le conclusioni del primo giudice che appaiono conformi alle risultanze istruttorie che rivelano difetti di entità ben relativa ai fini dell’abitabilità dell’appartamento (doc. F, H e allegati, doc. fotografica)