CCC 16 novembre 1994 in re S.SA/B.). 9. Secondo l’art. 259d CO se un difetto pregiudica o diminuisce l’idoneità della cosa all’uso cui è destinata, il conduttore può pretendere una riduzione proporzionale del corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto fino all’eliminazione del medesimo. L’onere della prova circa l’esistenza del difetto incombe al conduttore e comprende: la prova dell’esistenza di un difetto inteso come la mancanza di una qualità prevista dalla legge o dal contratto, nonchè la prova che a dipendenza di questo difetto l’uso per il quale la cosa è stata locata ne risulta impedito o limitato (Comm SVIT cit., ad art. 259d, n. 19).