L’accertamento d’ufficio dei fatti non deve comunque rendere le parti semplici spettatori nel procedimento, in altre parole l’art. 8 CC mantiene tutta la sua portata nel senso che la parte cui incombe l’onere della prova non può appellarsi all’art. 407 CPC e attendersi che sia il giudice a dover accertare d’ufficio fatti che secondo il diritto materiale spettava alla stessa provare. Di conseguenza se, come nel caso concreto, l’istruttoria appare carente, la parte cui incombeva l’onere della prova ne sopporta le conseguenze negative (Cocchi, op. cit., pag, 77; Schweizerisches Mietrecht, Comm. SVIT, art. 274d CO, n.19; CCC 16 novembre 1994 in re S.SA/B.).