non si tratta invece di obblighi: in generale si può così affermare che non vi è possibilità per l’istanza superiore di stigmatizzare l’operato del giudice di prime cure quando questi non abbia fatto ricorso pieno ai propri poteri. L’accertamento d’ufficio dei fatti non deve comunque rendere le parti semplici spettatori nel procedimento, in altre parole l’art. 8 CC mantiene tutta la sua portata nel senso che la parte cui incombe l’onere della prova non può appellarsi all’art. 407 CPC e attendersi che sia il giudice a dover accertare d’ufficio fatti che secondo il diritto materiale spettava alla stessa provare.