2b, 119 Ia 32 consid. 3). 8. La censura ricorsuale secondo la quale il pretore non avrebbe svolto correttamente l’istruttoria di causa disattendendo l’art. 407 CPC è infondata. L’art. 274d cpv. 3 CO impone all’autorità di conciliazione e al giudice di accertare d’ufficio i fatti e di apprezzare liberamente le prove; in quest’ambito la stessa norma impone alle parti di coaudiuvare l’autorità presentandole tutti i documenti per la valutazione del caso. Questo precetto del diritto federale trova parziale riscontro nel nuovo art. 407 CPC secondo il quale il giudice stabilisce d’ufficio i fatti.