Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e le prove, in particolare per non aver considerato nella loro gravità i difetti all’ente locato da lui notificati e comprovati, e per non aver considerato i disagi relativi all’utilizzazione del posteggio. Circa l’accertamento dei fatti il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 407 CPC. Egli contesta inoltre il riconoscimento alla controparte di un’indennità a titolo di ripetibili in quanto non patrocinata da un legale. Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni. 7. Giusta l’art. 327 lett.