{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-6_1995-04-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10450&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "266d6b00932870db7de3e647df04dedb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.04.1995 16.1994.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:20", "Checksum": "0892a32e203f546153a4e6db86a58166", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.04.1995 16.1994.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nQuesto precetto del diritto federale trova parziale riscontro nel nuovo art. 407 CPC secondo il quale il giudice stabilisce d’ufficio i fatti. E’ stato ripetutamente affermato che l’accertamento d’ufficio dei fatti comporta per il giudice la possibilità di tenere conto, oltre alle allegazioni delle parti, di altri fatti determinanti; di procedere a indagini proprie, diverse da quelle proposte dalle parti, nonché di assumere agli atti elementi probatori anche all’infuori delle strette regole procedurali (Cocchi, Aspetti procedurali del nuovo diritto di locazione in quaderno 6, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi , pag, 76).\nSi tratta tuttavia unicamente di facoltà riservate al giudice affinché questo sia in grado di agire nel processo con ampi poteri, senza correre il rischio di censure di tipo formale; non si tratta invece di obblighi: in generale si può così affermare che non vi è possibilità per l’istanza superiore di stigmatizzare l’operato del giudice di prime cure quando questi non abbia fatto ricorso pieno ai propri poteri. L’accertamento d’ufficio dei fatti non deve comunque rendere le parti semplici spettatori nel procedimento, in altre parole l’art. 8 CC mantiene tutta la sua portata nel senso che la parte cui incombe l’onere della prova non può appellarsi all’art. 407 CPC e attendersi che sia il giudice a dover accertare d’ufficio fatti che secondo il diritto materiale spettava alla stessa provare. Di conseguenza se, come nel caso concreto, l’istruttoria appare carente, la parte cui incombeva l’onere della prova ne sopporta le conseguenze negative (Cocchi, op. cit., pag, 77; Schweizerisches Mietrecht, Comm. SVIT, art. 274d CO, n.19; CCC 16 novembre 1994 in re S.SA/B.).\n9. Secondo l’art. 259d CO se un difetto pregiudica o diminuisce l’idoneità della cosa all’uso cui è destinata, il conduttore può pretendere una riduzione proporzionale del corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto fino all’eliminazione del medesimo. L’onere della prova circa l’esistenza del difetto incombe al conduttore e comprende: la prova dell’esistenza di un difetto inteso come la mancanza di una qualità prevista dalla legge o dal contratto, nonchè la prova che a dipendenza di questo difetto l’uso per il quale la cosa è stata locata ne risulta impedito o limitato (Comm SVIT cit., ad art. 259d, n. 19).\nAi fini della riduzione della pigione non è sufficiente provare l’esistenza di disagi, occorre ancora che questi abbiano impedito o limitato l’uso della cosa.\nNella concreta fattispecie il conduttore ha provato che in due camere vi erano delle infiltrazioni di acqua che hanno determinato la formazione di macchie di muffa, e che una perdita al calorifero ha danneggiato il pavimento. Egli non ha però provato che questi inconvenienti fossero di un’entità tale da pregiudicare l’idoneità all’uso dell’ente locato, rispettivamente da giustificare una riduzione della pigione nella misura richiesta del 30% e neppure in quella riconosciuta dall’Ufficio di conciliazione del 20%.\nPertanto le conclusioni del primo giudice che appaiono conformi alle risultanze istruttorie che rivelano difetti di entità ben relativa ai fini dell’abitabilità dell’appartamento (doc. F, H e allegati, doc. fotografica), non appaiono per niente arbitrarie\nNe lo sono relativamente all’uso del parcheggio, già perchè il ricorrente non indica quale sia la sua censura nell’ottica di un giudizio di cassazione, come il presente (art. 329 lett. e CPC).\n10. Per quanto attiene al riconoscimento a __________ di un’indennità per ripetibili, indennità che questi aveva espressamente richiesto, va rilevato che anche la parte non patrocinata da un legale ha diritto - ancorchè al di fuori della TOA - a un’equa indennità per compensare il dispendio di tempo causatole dalla procedura giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 150, n. 6). Anche su questo punto il ricorso, che contestava il diritto all’indennità di controparte, deve quindi essere respinto.\n11. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.\n12. Alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere confermata eccezion fatta per il dispositivo no. 1 con il quale il primo giudice ha annullato la decisione dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione. Infatti, nonostante l’uso improprio del termine “ricorrere” di cui all’art. 274f cpv. 1 CO, la decisione dell’autorità di conciliazione passa in giudicato se la parte soccombente non si rivolge (“saisit”, “anruft”) all’autorità giudiziaria promuovendo, entro 30 giorni, un’azione intesa a far valere le proprie ragioni. Non si tratta di un rimedio di diritto ma bensì dell’avvio di una nuova procedura indipendente da quella svoltasi dinanzi all’autorità di conciliazione (Comm. SVIT, art. 274f CO, n. 3 ; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 404, n. 3). Per questi motivi il pretore non è legittimato ad annullare una decisione di per sè già decaduta per il solo fatto di aver adito tempestivamente l’autorità giudiziaria.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la LTG\ndichiara:\n1. Il ricorso per cassazione 22 novembre 1994 di __________ è respinto.\n§ Il dispositivo n. 1 della sentenza 9 novembre 1994 del Pretore del distretto di Bellinzona è tuttavia annullato, come ai considerandi.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nTotale fr. 200.-\ngià anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}