{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-6_1995-04-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10450&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "266d6b00932870db7de3e647df04dedb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.04.1995 16.1994.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:20", "Checksum": "0892a32e203f546153a4e6db86a58166", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.04.1995 16.1994.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n25 aprile 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente Cocchi e Giani\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 novembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ rappr. dall’__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 9 novembre 1994 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione dipendente da istanza 20 luglio 1994 promossa nei confronti di\n|\n|\n__________ |\ncon la quale si chiedeva l’annullamento della decisione 30 giugno 1994 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. In data 15 settembre 1993 le parti hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 3 locali sito in uno stabile di proprietà di __________ a __________, per l’occupazione del quale __________ si era impegnato a pagare una pigione mensile di fr. 1’100.- oltre a fr. 60.- per un posto auto.\nIn considerazione di difetti riscontrati nell’ente locato il conduttore ha depositato presso l’Ufficio di conciliazione di Giubiasco fr. 2’780.-, importo corrispondente alle pigioni dei mesi di giugno e luglio 1994 e a trattenute effettuate in precedenza per fr. 260.-.\n2. Con istanza 31 maggio 1994 __________ ha adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco chiedendo, oltre l’eliminazione dei difetti, una riduzione della pigione dell’ appartamento nella misura del 30% e ciò a partire dal mese di febbraio 1994, data in cui egli ha notificato al proprietario i difetti riscontrati nell’ente locato (infiltrazione d’acqua nelle camere con conseguente formazione di muffa, sollevamento pavimento in legno a causa della rottura del calorifero), e la riduzione della pigione relativa al parcheggio da novembre a marzo 1994, periodo durante il quale questo spazio è stato occupato abusivamente da terze persone.\n3. Con sentenza 30 giugno 1994 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, in accoglimento dell’istanza presentata da __________, ha riconosciuto a quest’ultimo il diritto alla riduzione della pigione relativa all’ appartamento in misura del 20% a dipendenza dei difetti accertati all’ente locato, e ciò a far tempo dal 1° febbraio 1994 sino alla loro eliminazione. Per il posteggio la riduzione complessiva riconosciuta all’inquilino è di fr. 160.- in corrispondenza della durata dei disagi. L’Ufficio di conciliazione ha conseguentemente liberato a favore di __________ l’importo relativo ai difetti menzionati.\n4. Il 20 luglio 1994 __________ ha proposto la vertenza al pretore. Egli ritiene eccessiva la riduzione del 20% della pigione relativa all’appartamento asserendo che la presenza di umidità nell’ente locato sarebbe da addebitare all’inquilino, mentre contesta quella relativa al parcheggio avendo provveduto, per quanto gli era possibile, a garantire all’inquilino l’uso dello stesso mediante la posa di un cartello segnaletico.\n5. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza riconoscendo all’inquilino una riduzione della pigione relativa all’appartamento nella misura soltanto del 5% e per la durata di 5 mesi (da febbraio a giugno 1994), per un totale di fr. 275.-, importo che il pretore ha ritenuto proporzionale ai difetti accertati, limitati nella loro entità e non tali da pregiudicare l’uso della cosa nella misura riconosciuta dall’Ufficio di conciliazione.\nPer quanto attiene al posteggio egli ha negato all’inquilino il diritto alla riduzione della pigione in considerazione del fatto che il proprietario ha assunto in tempi ragionevoli misure atte a risolvere il problema. Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- sono stati posti a carico di __________, pure tenuto a rifondere a __________ l’importo di fr. 50.-- a titolo di ripetibili.\n6. Con il presente tempestivo ricorso __________ chiede l’annullamento della sentenza pretorile rispettivamente la sua riforma. Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e le prove, in particolare per non aver considerato nella loro gravità i difetti all’ente locato da lui notificati e comprovati, e per non aver considerato i disagi relativi all’utilizzazione del posteggio. Circa l’accertamento dei fatti il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 407 CPC. Egli contesta inoltre il riconoscimento alla controparte di un’indennità a titolo di ripetibili in quanto non patrocinata da un legale.\nAl ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.\n7. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n8. La censura ricorsuale secondo la quale il pretore non avrebbe svolto correttamente l’istruttoria di causa disattendendo l’art. 407 CPC è infondata.\nL’art. 274d cpv. 3 CO impone all’autorità di conciliazione e al giudice di accertare d’ufficio i fatti e di apprezzare liberamente le prove; in quest’ambito la stessa norma impone alle parti di coaudiuvare l’autorità presentandole tutti i documenti per la valutazione del caso.\n"}