Di conseguenza, la mercede può essere riconosciuta unicamente nella misura accettata dal convenuto, ossia di fr. 8’506.50 per la fattura 15 marzo 1988, non oggetto di controversia, e fr. 16’487.98 per la fattura 23 marzo 1988, per cui, deducendo gli acconti di fr. 23’270.- già versati, rimane un saldo a favore dell’istante di fr. 1’724.48. Il ricorso deve per contro essere respinto là dove ripropone la tesi secondo la quale l’istante avrebbe accettato per atti concludenti lo sconto del 5%. Infatti, premesso che la concessione di simile ribasso deve essere pattuita tra le parti, incombeva al committente che se ne prevale provare simile accordo (Gauch, op.cit.