3, e in alcune opere supplementari fatturate nel doc. C, mentre non ha risposto al quesito principale che non era quello di un eventuale sorpasso del preventivo, bensì il fatto di sapere quale fosse la fattura corrispondente alle prestazioni eseguite dall’istante, in particolare se la fattura doc. C, che il convenuto sostiene di non aver mai ricevuto, corrisponda effettivamente al valore dell’opera fornita. Accertata l’inconcludenza delle risultanze peritali, rispettiva-mente il mancato ossequio da parte dell’istante dell’onere della prova che gli competeva (art. 8 CC), risulta arbitrario il giudizio pretorile là dove conclude alla conformità della fattura doc.