3, 119 Ia 117 consid. a). 6. Controversa nella fattispecie è la quantificazione della mercede di spettanza dell’istante, che il pretore ha effettuato sulla base della fattura dalla stessa prodotta (doc. C) -anziché di quella in possesso del convenuto (doc. 3 )- e della perizia giudiziaria. A proposito dell’allestimento di queste due fatture, va preliminarmente rilevato che la fattura non può essere parificata ad una dichiarazione di volontà giuridicamente vincolante, nel senso che con l’invio della stessa l’appaltatore non rinuncia a far valere ulteriori pretese, purché evidentemente giustificate (Gauch, Der Werkvertag, 1996, n. 1261).