{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-28_1997-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10462&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9c16f81462f7ffa8b437aab072f8bacc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.02.1997 16.1994.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:30:53", "Checksum": "ea25d6d563053fe85b6c5b76a75d3f05", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.02.1997 16.1994.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA proposito dell’allestimento di queste due fatture, va preliminarmente rilevato che la fattura non può essere parificata ad una dichiarazione di volontà giuridicamente vincolante, nel senso che con l’invio della stessa l’appaltatore non rinuncia a far valere ulteriori pretese, purché evidentemente giustificate (Gauch, Der Werkvertag, 1996, n. 1261).\nNel caso di specie, l’istante, a prescindere dai motivi per i quali avrebbe allestito lo stesso giorno due fatture di importo diverso relative allo stesso intervento, era quindi legittimato a chiedere il pagamento della mercede corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti.\nSorgendo contestazioni in merito al valore dell’opera fornita, l’art. 374 CO pone a carico dell’appaltatore l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare della pretesa mercede (Gauch, op. cit. n. 1014 segg.;DTF 102 II 503). In concreto, incombeva quindi all’istante provare che le prestazioni effettuate presso il convenuto corrispondevano a quanto fatturato con il doc. C e non invece con il doc. 3, ossia con la sola fattura che quest’ultimo sostiene aver ricevuto. A proposito della fedefacenza di questo documento, peraltro non contestato dall’istante che si è limitato ad eccepire la tardività della sua produzione -eccezione manifestamente infondata- va rilevato che lo stesso reca il timbro dell’istante, ciò che dimostra trattarsi di un originale.\nPoiché l’unica prova proposta dall’istante a sostegno della quantificazione della mercede fatta valere in giudizio è la perizia giudiziaria, va subito rilevato come questa risponda unicamente al quesito di sapere quali delle due fatture tra quella prodotta in fotocopia dall’istante (doc. C) e quella prodotta al contraddittorio dal convenuto (doc. 3), sia quella che meglio corrisponda al preventivo (cfr. perizia, domanda n.2). Infatti, la perizia ha semplicemente confrontato queste due fatture evidenziando divergenze nei prezzi unitari applicati, a volte inferiori nel doc. C, altre nel doc. 3, e in alcune opere supplementari fatturate nel doc. C, mentre non ha risposto al quesito principale che non era quello di un eventuale sorpasso del preventivo, bensì il fatto di sapere quale fosse la fattura corrispondente alle prestazioni eseguite dall’istante, in particolare se la fattura doc. C, che il convenuto sostiene di non aver mai ricevuto, corrisponda effettivamente al valore dell’opera fornita.\nAccertata l’inconcludenza delle risultanze peritali, rispettiva-mente il mancato ossequio da parte dell’istante dell’onere della prova che gli competeva (art. 8 CC), risulta arbitrario il giudizio pretorile là dove conclude alla conformità della fattura doc. C con le prestazioni fornite dall’istante: questo fatto, in sé, non é stato provato, mentre il primo giudice ha omesso di considerare che la fattura ricevuta dal committente (doc. 3) pacificamente era stata allestita dall'istante che mai si era espresso nel senso di ritenerla sostituita da altra fattura di maggiore importo. Di conseguenza, la mercede può essere riconosciuta unicamente nella misura accettata dal convenuto, ossia di fr. 8’506.50 per la fattura 15 marzo 1988, non oggetto di controversia, e fr. 16’487.98 per la fattura 23 marzo 1988, per cui, deducendo gli acconti di fr. 23’270.- già versati, rimane un saldo a favore dell’istante di fr. 1’724.48.\nIl ricorso deve per contro essere respinto là dove ripropone la tesi secondo la quale l’istante avrebbe accettato per atti concludenti lo sconto del 5%. Infatti, premesso che la concessione di simile ribasso deve essere pattuita tra le parti, incombeva al committente che se ne prevale provare simile accordo (Gauch, op.cit., n. 1233), prova che non solo il convenuto non ha fornito ma che è altresì smentita dal fatto stesso per l’istante di aver sempre sollecitato il pagamento del saldo delle sue fatture senza concedere alcuna deduzione a nessun titolo.\n7. Alla luce di quanto sopra esposto, ricorrendo i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC limitatamente alla quantificazione della mercede di spettanza dell’istante, il ricorso deve essere parzialmente accolto.\nTassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 16 giugno 1994 di __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:\n1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è condannato a pagare all’istante l’importo di fr. 1’724.48 oltre interessi del 5% dal 19 agosto 1988.\n2. La tassa di giustizia, di complessivi fr. 450.- e le spese da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per i 2/3 mentre la rimanenza deve essere posta a carico del convenuto al quale l'istante rifonderà fr. 250.- a titolo di ripetibili ridotte.\nII. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 250.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/4 mentre la rimanenza deve essere posta a carico della Massa fallimentare __________ che rifonderà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}