{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-28_1997-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10462&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=61&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9c16f81462f7ffa8b437aab072f8bacc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.02.1997 16.1994.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:30:53", "Checksum": "ea25d6d563053fe85b6c5b76a75d3f05", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.02.1997 16.1994.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 febbraio 1997/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 aprile 1989 da\n|\n|\n__________ rappr. dall’__________ |\n|\n|\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’429.90 oltre accessori, domanda\nche il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 4’948.90 oltre interessi del 5% dal 19\nagosto 1988,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel 1984 e 1985 __________, ditta attiva nel campo delle costruzioni edili, ha eseguito opere da capomastro e da falegname in due case di proprietà di __________ a __________. A lavori ultimati la ditta appaltatrice ha inviato al committente le fatture 15 marzo 1988 (doc. B) e 25 marzo 1988 (doc. C), per un totale di fr. 28’218.88, importo sul quale il committente ha versato acconti per complessivi fr. 23’270.-: da qui uno scoperto di fr. 4’948.90 per il recupero del quale l’istante ha promosso la presente azione giudiziaria chiedendo pure la condanna del convenuto al pagamento di un ulteriore fattura di fr. 481.- del 7 giugno 1986 (doc. R).\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto nei confronti dell’istante. Per quanto attiene alla fattura 15 marzo 1988, sostiene di averla saldata previa deduzione dell’importo di fr. 500.- per sgombero e trasporto materiale, intervento che l’istante non ha eseguito. Per quanto concerne invece la fattura 25 marzo 1988, osserva che quella da lui ricevuta ammonta a fr. 16’487.98 e non fr. 19’711.38 come quella prodotta dall’istante (doc. C), importo anche questo saldato dopo aver dedotto lo sconto del 5% pattuito sulle prestazioni dell’istante.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha dedotto: che il valore dell’opera eseguita dall’istante corrisponde a quanto esposto nella fattura doc. C di fr. 19’712.80 (cfr. perizia giudiziaria), che la posta di fr. 500.- per sgombero e trasporto di materiale è dovuta avendo l’istante effettivamente svolto la prestazione (teste __________) e che il convenuto non ha provato la pattuizione di uno sconto del 5% sulla mercede totale. Ha così accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’948.90.\n3. Con tempestivo gravame, datato 16 giugno 1994, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto, con particolare riferimento al principio che regola l’onere della prova e secondo il quale, in presenza di due diverse fatture di ugual data, spettava alla ditta appaltatrice provare che quella corretta era quella da lei prodotta in giudizio (doc. C) anziché quella ricevuta dal committente (doc. 3), prova che l’istante non ha fornito non avendo neppure contestato la fattura doc. 3 e tantomeno indicato i motivi della divergenza degli importi fatturati. Per quanto attiene allo sconto del 5%, il ricorrente rimprovera al pretore di non aver considerato la tacita accettazione del medesimo da parte dell’istante, che non ha mai rivendicato la restituzione dell’importo dedotto a questo titolo.\nIl ricorrente, eccezion fatta per l’importo di fr. 500.- (per trasporto e sgombero materiale) che riconosce, chiede la reiezione delle pretese avversarie.\n4. A seguito del fallimento della ditta __________, decretato il 4 luglio 1994 (FUC __________), la causa è rimasta in sospeso sino alla seconda assemblea dei creditori che ha avuto luogo il 14 gennaio 1997.\nAvendo la Massa fallimentare assunto la causa, questa ha presentato, entro il termine di 20 giorni di cui agli art. 331 cpv. 2 CPC e 207 LEF, le proprie osservazioni 29 gennaio 1997, chiedendo la reiezione del gravame.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n6. Controversa nella fattispecie è la quantificazione della mercede di spettanza dell’istante, che il pretore ha effettuato sulla base della fattura dalla stessa prodotta (doc. C) -anziché di quella in possesso del convenuto (doc. 3 )- e della perizia giudiziaria."}