Ai fini di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione quale quella che ci occupa, al procedente incombe unicamente l’onere di produrre una decisione regolarmente notificata alla parte e cresciuta in giudicato, la qual cosa si ha quando l’interessato è stato posto in grado di usufruire dei rimedi di diritto concessi dalla legge (art. 19 LIMVI). In concreto, ritenuto che l’escutente ha prodotto, oltre al PE, copia della decisione su reclamo regolarmente notificata all’interessata e con l’attestazione della sua crescita in giudicato, la decisione di prima sede, quantomeno nel suo esito, deve essere confermata. 9.