L’unica conseguenza desumibile dall’art. 13 del regolamento LIMVI è che la mancata notifica della diffida di pagamento impedisce la decorrenza degli interessi di mora. Ai fini di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione quale quella che ci occupa, al procedente incombe unicamente l’onere di produrre una decisione regolarmente notificata alla parte e cresciuta in giudicato, la qual cosa si ha quando l’interessato è stato posto in grado di usufruire dei rimedi di diritto concessi dalla legge (art. 19 LIMVI).