Infatti, ritenuto che la nota marginale del disposto in questione rinvia all’art. 24 della LIMVI secondo il quale l’imposta deve essere pagata entro 30 giorni dall’intimazione della notifica di tassazione, è evidente che le due norme in questione forniscono delle indicazioni unicamente per quanto attiene alle modalità di incasso dell’imposta, mentre nulla hanno a che vedere con la problematica relativa alla crescita in giudicato della decisione dell’autorità fiscale. L’unica conseguenza desumibile dall’art. 13 del regolamento LIMVI è che la mancata notifica della diffida di pagamento impedisce la decorrenza degli interessi di mora.