Altrettanto pacifico è che la motivazione della sentenza impugnata, in quanto basata sul contenuto dell’art. 13 LIMVI che indubbiamente nulla ha a che vedere con il caso che ci occupa, è il frutto di questa svista. Ora, ritenuto che il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 87 CPC) e che nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione egli può verificare in ogni stadio di causa l’esistenza di un titolo esecutivo, compete a questa Camera l’esame della fondatezza dell’eccezione sollevata dall’escussa in sede di contraddittorio. 8.