Nella concreta fattispecie è pacifico che il verbale d’udienza sottoscritto dalle parti il 12 luglio 1993 contiene un errore di trascrizione circa il disposto di legge invocato dall’escussa a sostegno della propria opposizione alla pretesa avversaria. Altrettanto pacifico è che la motivazione della sentenza impugnata, in quanto basata sul contenuto dell’art. 13 LIMVI che indubbiamente nulla ha a che vedere con il caso che ci occupa, è il frutto di questa svista.