Secondo l’art. 38 della Legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare (LIMVI, abrogata con l’entrata in vigore della nuova Legge tributaria il 1° gennaio 1995) le notifiche di tassazione e le decisioni di multa cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale queste legittimano il rigetto definitivo dell’ opposizione a meno che l’escusso sollevi delle valide eccezioni ai sensi dell’art. 81 LEF. A mente della ricorrente il richiamo all’art. 13 del Regolamento di applicazione della LIMVI, disposto al quale ella ha inteso riferirsi in sede di contraddittorio, costituirebbe una valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF.