l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, la fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF. 7. Secondo l’art. 38 della Legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare (LIMVI, abrogata con l’entrata in vigore della nuova Legge tributaria il 1° gennaio 1995) le notifiche di tassazione e le decisioni di multa cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale queste legittimano il rigetto definitivo dell’ opposizione a meno che l’escusso sollevi delle valide eccezioni ai sensi dell’art. 81 LEF.