{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-27_1995-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10461&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2f7b39d3ff7e02069f717b0e38a3b408"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.03.1995 16.1994.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:24", "Checksum": "3329fe4a74e6d03678796a96a7a30dfa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.03.1995 16.1994.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. Giusta l’art. 13 del Regolamento di applicazione della LIMVI prima di iniziare la procedura esecutiva, l’ufficio dei registri diffida tutti gli obbligati ad effettuare il pagamento entro quindici giorni (art. 13 cpv. 1).\nLa questione che si pone nella concreta fattispecie è quindi quella di sapere quale è la portata di questa norma, a sapere se la mancata notifica della diffida, o della prova che questa sia avvenuta, ha qualche influsso sull’esecutività della decisione di tassazione.\nContrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, ciò non è il caso.\nInfatti, ritenuto che la nota marginale del disposto in questione rinvia all’art. 24 della LIMVI secondo il quale l’imposta deve essere pagata entro 30 giorni dall’intimazione della notifica di tassazione, è evidente che le due norme in questione forniscono delle indicazioni unicamente per quanto attiene alle modalità di incasso dell’imposta, mentre nulla hanno a che vedere con la problematica relativa alla crescita in giudicato della decisione dell’autorità fiscale. L’unica conseguenza desumibile dall’art. 13 del regolamento LIMVI è che la mancata notifica della diffida di pagamento impedisce la decorrenza degli interessi di mora.\nAi fini di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione quale quella che ci occupa, al procedente incombe unicamente l’onere di produrre una decisione regolarmente notificata alla parte e cresciuta in giudicato, la qual cosa si ha quando l’interessato è stato posto in grado di usufruire dei rimedi di diritto concessi dalla legge (art. 19 LIMVI).\nIn concreto, ritenuto che l’escutente ha prodotto, oltre al PE, copia della decisione su reclamo regolarmente notificata all’interessata e con l’attestazione della sua crescita in giudicato, la decisione di prima sede, quantomeno nel suo esito, deve essere confermata.\n9. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese gli art. 147 segg. CPC e la vigenteTarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 23 dicembre 1994 di __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-\ngià anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 4\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}